IN GENERALE
il termine «whistleblowing», in Italia, viene inteso in vario modo, a seconda degli ambiti legali in cui viene utilizzato o richiamato. Con una definizione molto generica e per quel che ci interessa, con tale termine possiamo definire tutto ciò che ruota attorno all'istituto che tutela il dipendente che segnala, nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene, condotte illecite, o situazioni di pericolo o di rischio tali poter arrecare danni a terzi.

NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
Per quel che interessa l’ambito della distribuzione assicurativa, la DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (c.d. «IDD»), all’Art. 35 – Segnalazione di violazioni – prevede che “gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.”.
Conseguentemente, nel 2020 il D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) è stato modificato, con l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies, che hanno imposto sia alle imprese di assicurazione, sia agli intermediari di adottare “misure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l’attività assicurativa e distributiva svolta”.
Tale norma impositiva avrebbe dovuto essere accompagnata da una normativa regolamentare, prodotta dall’IVASS, che ne avrebbe dovuto delimitare e precisare le modalità di attuazione. Effettivamente l’IVASS pubblicò uno schema di regolamento (5/2019) sottoposto a pubblica consultazione, regolamento che, al momento, non è ancora venuto alla luce. Pertanto, ad oggi, la specifica disciplina sul «whistleblowing» nell’ambito della distribuzione assicurativa è limitata agli artt. 10-quater e 10-quinquies, che, però, non sembrerebbero essere di immediata applicabilità, per mancanza delle disposizioni attuative che saranno contenute nell’emanando regolamento IVASS.

LA NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA CON IL D.LGS 24/2023
Nel frattempo, l’Unione Europea ha emanato una nuova DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, che, da un lato (e sempre per quel che ci interessa) stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone, che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e che rientrano
nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione relativamente al settore dei
ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tra cui anche la distribuzione assicurativa, in relazione all’ambito del c.d. «antiriciclaggio»; dall’altro, all’art. 3 prevede che “Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell’Unione elencati nella parte II dell’allegato, si applicano tali norme”. La predetta parte II dell’allegato riporta la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (cioè la IDD), che, come ricordato più sopra, ha provocato l’introduzione nel Codice delle Assicurazioni dei già ricordati artt. 10-quater e 10-quinquies.

In ossequio alla (e recepimento della) Direttiva UE 2019/1937, nel marzo di quest’anno è stato emanato il D.Lgs 24/2023, che ha reso definitivamente obbligatoria la predisposizione da parte di soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato delle procedure necessarie a proteggere i dipendenti (e collaboratori) che intendano segnalare “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.
Anche questa legge conferma, al pari della Direttiva UE 2019/1937, che i settori che sono regolati da leggi, che disciplinano queste procedure di protezione, dovrebbero continuare ad essere regolati da queste leggi e non dal D.Lgs. 24/2023, salvo ribadire, all’art. 2, che questa disciplina si applica anche agli illeciti commessi nell’ambito dei settori dei “servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio”, tra cui, come detto, rientra anche la distribuzione assicurativa.

INQUADRAMENTO
Non c’è dubbio che la specifica normativa di settore, costituita dagli art. 10-quater e 10-quinquies del D.Lgs. 209/2005 esiste ed è in vigore. Quindi, è a questa normativa che i distributori assicurativi dovrebbero guardare per adottare le procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno degli atti o dei fatti che potrebbero costituire violazioni delle norme che disciplinano l’attività assicurativa e distributiva; conseguentemente le nuove norme inserite nel D.Lgs 24/2023 non dovrebbero essere applicate; ma il regolamento IVASS, che avrebbe dovuto attuare, rendere concrete le disposizioni di cui agli art. 10-quater e 10-quinquies non è ancora stato emanato.
Per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 21 del D. Lgs. 24/2023 per chi non adotta adeguate misure di protezione e canali di comunicazione protetti per i c.d. «segnalanti» (ma anche per i «segnalati») appare ragionevole procedere all’adozione delle misure indicate nel predetto D.Lgs 24/2023, almeno fino a quando l’IVASS non emani il Regolamento attuativo degli art. 10-quater e 10-quinquies.

IN GENERALE
il termine «whistleblowing», in Italia, viene inteso in vario modo, a seconda degli ambiti legali in cui viene utilizzato o richiamato. Con una definizione molto generica e per quel che ci interessa, con tale termine possiamo definire tutto ciò che ruota attorno all'istituto che tutela il dipendente che segnala, nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene, condotte illecite, o situazioni di pericolo o di rischio tali poter arrecare danni a terzi.

NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
Per quel che interessa l’ambito della distribuzione assicurativa, la DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (c.d. «IDD»), all’Art. 35 – Segnalazione di violazioni – prevede che “gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.”.
Conseguentemente, nel 2020 il D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) è stato modificato, con l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies, che hanno imposto sia alle imprese di assicurazione, sia agli intermediari di adottare “misure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l’attività assicurativa e distributiva svolta”.
Tale norma impositiva avrebbe dovuto essere accompagnata da una normativa regolamentare, prodotta dall’IVASS, che ne avrebbe dovuto delimitare e precisare le modalità di attuazione. Effettivamente l’IVASS pubblicò uno schema di regolamento (5/2019) sottoposto a pubblica consultazione, regolamento che, al momento, non è ancora venuto alla luce. Pertanto, ad oggi, la specifica disciplina sul «whistleblowing» nell’ambito della distribuzione assicurativa è limitata agli artt. 10-quater e 10-quinquies, che, però, non sembrerebbero essere di immediata applicabilità, per mancanza delle disposizioni attuative che saranno contenute nell’emanando regolamento IVASS.

LA NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA CON IL D.LGS 24/2023
Nel frattempo, l’Unione Europea ha emanato una nuova DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, che, da un lato (e sempre per quel che ci interessa) stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone, che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e che rientrano
nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione relativamente al settore dei
ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tra cui anche la distribuzione assicurativa, in relazione all’ambito del c.d. «antiriciclaggio»; dall’altro, all’art. 3 prevede che “Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell’Unione elencati nella parte II dell’allegato, si applicano tali norme”. La predetta parte II dell’allegato riporta la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (cioè la IDD), che, come ricordato più sopra, ha provocato l’introduzione nel Codice delle Assicurazioni dei già ricordati artt. 10-quater e 10-quinquies.

In ossequio alla (e recepimento della) Direttiva UE 2019/1937, nel marzo di quest’anno è stato emanato il D.Lgs 24/2023, che ha reso definitivamente obbligatoria la predisposizione da parte di soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato delle procedure necessarie a proteggere i dipendenti (e collaboratori) che intendano segnalare “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.
Anche questa legge conferma, al pari della Direttiva UE 2019/1937, che i settori che sono regolati da leggi, che disciplinano queste procedure di protezione, dovrebbero continuare ad essere regolati da queste leggi e non dal D.Lgs. 24/2023, salvo ribadire, all’art. 2, che questa disciplina si applica anche agli illeciti commessi nell’ambito dei settori dei “servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio”, tra cui, come detto, rientra anche la distribuzione assicurativa.

INQUADRAMENTO
Non c’è dubbio che la specifica normativa di settore, costituita dagli art. 10-quater e 10-quinquies del D.Lgs. 209/2005 esiste ed è in vigore. Quindi, è a questa normativa che i distributori assicurativi dovrebbero guardare per adottare le procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno degli atti o dei fatti che potrebbero costituire violazioni delle norme che disciplinano l’attività assicurativa e distributiva; conseguentemente le nuove norme inserite nel D.Lgs 24/2023 non dovrebbero essere applicate; ma il regolamento IVASS, che avrebbe dovuto attuare, rendere concrete le disposizioni di cui agli art. 10-quater e 10-quinquies non è ancora stato emanato.
Per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 21 del D. Lgs. 24/2023 per chi non adotta adeguate misure di protezione e canali di comunicazione protetti per i c.d. «segnalanti» (ma anche per i «segnalati») appare ragionevole procedere all’adozione delle misure indicate nel predetto D.Lgs 24/2023, almeno fino a quando l’IVASS non emani il Regolamento attuativo degli art. 10-quater e 10-quinquies.