L’Ivass ha avviato la pubblica consultazione sulle proposte di modifica finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale che gli intermediari devono rendere alla clientela.
Con lo schema di Provvedimento l’Authority intende rafforzare l’efficacia dell’informativa resa al contraente, che può, in concreto, realizzarsi solo in presenza di documenti chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi.
A tale fine l’Ivass intende semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale applicando i seguenti correttivi:
quanto all’informativa sul distributore:
- a) contenere il numero dei documenti informativi prevedendo un Modello unico precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) che integra le informazioni ora contenute in più moduli (Allegato 3, 4 e 4-bis);
- b) abrogare l’Allegato 4-ter, che reca indicazioni degli obblighi di comportamento del distributore;
- c) abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore dei materiali informativi (articolo 56, comma 2, lett. b));
- d) inserire una clausola di raccordo con l’informativa sul prodotto, che consenta di dare l’informativa sui reclami in un’unica sede, purché completa, al fine di valorizzare l’autonomia degli operatori e le sinergie di processo nel caso particolare in cui il prodotto venga collocato dalla stessa impresa produttrice (articolo 41 novellato);
- e) consentire la somministrazione dell’informativa relativa ai rapporti d’affari di cui all’articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet oppure affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente (vedi Modulo unico precontrattuale).
quanto all’informativa sul prodotto:
- a) semplificare la struttura dei DIP aggiuntivi, eliminando gli elementi (a) ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni oppure (b) collegati alla fase di attuazione del contratto (ad es. come denunciare il sinistro) e comunque agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto. In esito a tali valutazioni, i nuovi schemi proposti focalizzano l’informativa sui seguenti aspetti: (i) costi; (ii) garanzie/coperture assicurative offerte, esclusioni e limitazioni, cliente target; (iv) regime fiscale (vi) informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 185 CAP (solvibilità, reclami, legge applicabile).Solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nel DIP aggiuntivo un rinvio alle condizioni di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto (a seconda dei casi la pagina, la sezione, il paragrafo, il comma, la riga ecc.) ove è disciplinata la caratteristica in discorso.
- b) introdurre un limite massimo di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi;
- c) abrogare l’obbligo di riportare nel DIP aggiuntivo le sezioni “vuote”, con la dicitura “non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite” nel DIP/KID;
- d) per gli IBIP, uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID per agevolarne la comparabilità con altri prodotti percepiti come similari e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li connotano.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Ivass, entro il 22 gennaio 2024 (60 giorni) all’indirizzo di posta elettronica: semplificazione@ivass.it
L’Ivass ha avviato la pubblica consultazione sulle proposte di modifica finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale che gli intermediari devono rendere alla clientela.
Con lo schema di Provvedimento l’Authority intende rafforzare l’efficacia dell’informativa resa al contraente, che può, in concreto, realizzarsi solo in presenza di documenti chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi.
A tale fine l’Ivass intende semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale applicando i seguenti correttivi:
quanto all’informativa sul distributore:
- a) contenere il numero dei documenti informativi prevedendo un Modello unico precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) che integra le informazioni ora contenute in più moduli (Allegato 3, 4 e 4-bis);
- b) abrogare l’Allegato 4-ter, che reca indicazioni degli obblighi di comportamento del distributore;
- c) abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore dei materiali informativi (articolo 56, comma 2, lett. b));
- d) inserire una clausola di raccordo con l’informativa sul prodotto, che consenta di dare l’informativa sui reclami in un’unica sede, purché completa, al fine di valorizzare l’autonomia degli operatori e le sinergie di processo nel caso particolare in cui il prodotto venga collocato dalla stessa impresa produttrice (articolo 41 novellato);
- e) consentire la somministrazione dell’informativa relativa ai rapporti d’affari di cui all’articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet oppure affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente (vedi Modulo unico precontrattuale).
quanto all’informativa sul prodotto:
- a) semplificare la struttura dei DIP aggiuntivi, eliminando gli elementi (a) ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni oppure (b) collegati alla fase di attuazione del contratto (ad es. come denunciare il sinistro) e comunque agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto. In esito a tali valutazioni, i nuovi schemi proposti focalizzano l’informativa sui seguenti aspetti: (i) costi; (ii) garanzie/coperture assicurative offerte, esclusioni e limitazioni, cliente target; (iv) regime fiscale (vi) informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 185 CAP (solvibilità, reclami, legge applicabile).Solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nel DIP aggiuntivo un rinvio alle condizioni di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto (a seconda dei casi la pagina, la sezione, il paragrafo, il comma, la riga ecc.) ove è disciplinata la caratteristica in discorso.
- b) introdurre un limite massimo di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi;
- c) abrogare l’obbligo di riportare nel DIP aggiuntivo le sezioni “vuote”, con la dicitura “non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite” nel DIP/KID;
- d) per gli IBIP, uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID per agevolarne la comparabilità con altri prodotti percepiti come similari e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li connotano.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Ivass, entro il 22 gennaio 2024 (60 giorni) all’indirizzo di posta elettronica: semplificazione@ivass.it