Con ordinanza n. 3493 del 07.02.2024 la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui per usucapire un bene in comproprietà è necessario dimostrare un possesso esclusivo e inequivocabile, non essendo invece sufficiente la mera tolleranza da parte degli altri comproprietari.
In particolare, con riguardo alle modalità con le quali il compossesso può trasformarsi in possesso esclusivo utile ad usucapire, la Cassazione ha ribadito che non è ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso né un’interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, giacché l’art. 1102 cod. civ. pone, in caso di compossesso, una deroga alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, così come, invece, previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma può limitarsi a compiere “atti idonei a mutare il titolo del suo possesso“, non essendo, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, siccome inidonei a dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. Ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, è, invece, idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti, per altro verso, inequivocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva.Cass. 3493 del 7 febbraio 2024 sull’usucapione di bene in comproprietà
Con ordinanza n. 3493 del 07.02.2024 la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui per usucapire un bene in comproprietà è necessario dimostrare un possesso esclusivo e inequivocabile, non essendo invece sufficiente la mera tolleranza da parte degli altri comproprietari.
In particolare, con riguardo alle modalità con le quali il compossesso può trasformarsi in possesso esclusivo utile ad usucapire, la Cassazione ha ribadito che non è ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso né un’interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, giacché l’art. 1102 cod. civ. pone, in caso di compossesso, una deroga alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, così come, invece, previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma può limitarsi a compiere “atti idonei a mutare il titolo del suo possesso“, non essendo, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, siccome inidonei a dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. Ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, è, invece, idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti, per altro verso, inequivocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva.Cass. 3493 del 7 febbraio 2024 sull’usucapione di bene in comproprietà