Con sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, la Cassazione a sezioni unite ha affermato il principio di diritto secondo cui “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”. Il principio si applica sia alle domande riconvenzionali “non eccentriche”, sia a quelle “eccentriche “, cioè a quelle allargano l’oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice. La ratio della decisione sta nel fatto che l’istituto della mediazione obbligatoria ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all’organo giudiziario. Imporre, quindi, un successivo, o più successivi tentativi obbligatori di mediazione ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, produrre un effetto eccessivo, non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito.
Con sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, la Cassazione a sezioni unite ha affermato il principio di diritto secondo cui “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”. Il principio si applica sia alle domande riconvenzionali “non eccentriche”, sia a quelle “eccentriche “, cioè a quelle allargano l’oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice. La ratio della decisione sta nel fatto che l’istituto della mediazione obbligatoria ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all’organo giudiziario. Imporre, quindi, un successivo, o più successivi tentativi obbligatori di mediazione ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, produrre un effetto eccessivo, non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito.